Art. 947 c.c. — Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso
[1]((Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attivita' antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.
[2]La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attivita' antropica.
[3]In ogni caso e' esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico)).
Testo vigente dal 3 febbraio 1994, tuttora in vigore · versione 115 su Normattiva