Art. 31 preleggiLimiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 10 novembre 1944. Leggi il testo vigente →

[1]Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono avere effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

[2]L'ordine corporativo fa parte integrante dell'ordine pubblico.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 10 novembre 1944 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~disposizioni-sulla-legge-in-generale-art31 · fonte su Normattiva