Art. 31 preleggi — Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume
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[1]Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono avere effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume.
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287)).
Testo vigente dal 10 novembre 1944 al 1 settembre 1995 · versione 3 su Normattiva