Art. 31 preleggi — Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume
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[1]Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono avere effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume.
[2]L'ordine corporativo fa parte integrante dell'ordine pubblico.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 10 novembre 1944 · versione 0 su Normattiva