Art. 108 codice dei beni culturali — Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione
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I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorita' che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
- a)del carattere delle attivita' cui si riferiscono le concessioni d'uso;
- b)dei mezzi e delle modalita' di esecuzione delle riproduzioni;
- c)del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
- d)dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonche' dei benefici economici che ne derivano al richiedente. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata. Nessun canone e' dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalita' di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente. Nei casi in cui dall'attivita' in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorita' che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione e' dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi. La cauzione e' restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 31 luglio 2014 · versione 0 su Normattiva