Art. 10

di servizi (articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 5, comma 2, decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53) 1. Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. 2. Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

  • a)le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
  • b)le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonche' le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
  • c)i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
  • d)le somministrazioni di alimenti e bevande;
  • e)le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. 3. Le prestazioni indicate nei commi 1 e 2, sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, per ogni operazione di valore superiore a 50 euro, prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonche' delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attivita' istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, nonche' degli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate all'articolo 5, comma 2, lettera f), sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui al comma 2, lettere a), b), ed e). Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario. 4. Non sono considerate prestazioni di servizi:
  • a)le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui all'articolo 2, primo comma, numeri 5) e 6), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicita' commerciale;
  • b)i prestiti obbligazionari;
  • c)le cessioni dei contratti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b) e c);
  • d)i passaggi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e);
  • e)le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
  • f)le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
  • g)le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), e quelle dei mandatari di cui al comma 3. 5. Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attivita' elencati nella tabella C allegata al presente testo unico, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita' di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:
  • a)dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorita';
  • b)dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;
  • c)dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
  • d)dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale. 6. Le disposizioni del primo periodo del comma 3 non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:
  • a)di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta e' stata operata in funzione della percentuale di cui all'articolo 58, comma 1, lettera c);
  • b)delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 56, comma 4, secondo periodo. 7. I contributi imposti dai consorzi di bonifica e le spese generali per le concessioni di opere pubbliche agli stessi assentite dallo Stato e dalle regioni non costituiscono, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, corrispettivi per prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attivita' commerciali di cui all'articolo 2195 del codice civile.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art10 · fonte su Normattiva