Art. 152 codice dei beni culturali — Interventi soggetti a particolari prescrizioni
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Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136, ovvero in prossimita' degli immobili indicati alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la regione ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilita' economica delle opere gia' realizzate, valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima facolta' spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione. Per le zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera c), o all'articolo 142, comma 1, lettera m), la Regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva