Art. 4 codice dei beni culturaliFunzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 2004 al 15 agosto 2015. Leggi il testo vigente →

Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato "Ministero", che le esercita direttamente o ne puo' conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni gia' conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 15 agosto 2015 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art4 · fonte su Normattiva