Art. 42 codice dei beni culturali — Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali
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La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 23 agosto 2005 · versione 0 su Normattiva