Art. 96 codice dei beni culturali — Espropriazione per fini strumentali
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Possono essere espropriati per causa di pubblica utilita' edifici ed aree quando cio' sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008 · versione 0 su Normattiva