Art. 152 — Disciplina comune applicabile
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Testo vigente dal 19 aprile 2016, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Testo vigente dal 19 aprile 2016, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva
Spiegazione
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Collegamenti
Art. 132 — Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali
Le disposizioni del presente Titolo dettano la disciplina relativa a contratti concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' relativi all'esecuzione di…
Art. 88 — Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali
… uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge …
Art. 48 — Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. Quando per uno dei contratti di cui al comma …
Art. 2602 — Nozione e norme applicabili
Con il contratto di consorzio piu' imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di cui al precedente comma e' regolato dalle norme seguenti, salve le diverse…
Art. 10 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 10
Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli comunali e delle Giunte municipali sono regolati dalle norme del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, numero 148, e dalle modifiche contenute nel regio decreto…
Art. 101 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94
Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne e' incaricato ha diritto di citare testimoni. Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art152 · fonte su Normattiva