Art. 152 — Disciplina comune applicabile
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Alle procedure di affidamento di cui al presente capo si applicano le disposizioni: - della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice); - della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori); - della parte IV (contenzioso); - della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie). Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le previsioni del presente capo, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero inferiore. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi, con le modalita' fissate dal regolamento.
Testo vigente dal 2 maggio 2006 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva