Art. 257 — Entrata in vigore
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Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente codice:
- a)le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorita' e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;
- b)l'articolo 240 in relazione all'accordo bonario per i servizi e le forniture. L'articolo 123 si applica a far data dalla formazione dell'elenco annuale per l'anno 2007; per gli elenchi relativi all'anno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi l'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 2 maggio 2006 al 13 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva