Art. 257Entrata in vigore

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Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente codice:

  • a)le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorita' e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;
  • b)l'articolo 240 in relazione all'accordo bonario per i servizi e le forniture. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal ((1° agosto 2007)). L'articolo 123 si applica a far data dalla formazione dell'elenco annuale per l'anno 2007; per gli elenchi relativi all'anno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi l'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 1 febbraio 2007 al 1 agosto 2007 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art257 · fonte su Normattiva