Art. 257 — Entrata in vigore
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Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente codice:
- a)le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorita' e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;
- b)l'articolo 240 in relazione all'accordo bonario per i servizi e le forniture. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1° agosto 2007. 6 L'articolo 123 si applica a far data dalla formazione dell'elenco annuale per l'anno 2007; per gli elenchi relativi all'anno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi l'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113
6Il D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 nel modificare l'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 2) che alla data di entrata in vigore del suddetto decreto n. 113/07 cessa di avere applicazione il comma 2 del dell'art. 1 del D.Lgs. 6/2007.
Testo vigente dal 1 agosto 2007 al 19 aprile 2016 · versione 7 su Normattiva