Art. 2 codice dei contratti pubblici (Allegato I.14)
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[1]e contenuti del prezzario
[2]1
[3]Il prezzario di riferimento e' codificato in termini di lavorazioni e risorse. Con il termine "lavorazioni" si intende il risultato di un insieme di lavori necessari a realizzare un'opera che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica, incluse quelle di presidio e difesa ambientale.
[4]2
[5]Le lavorazioni sono classificate secondo "livelli successivi" e la successione degli elementi che le compongono segue la struttura del processo produttivo. A titolo indicativo, tali livelli possono essere classificati in:
- a)tipologia: individuazione di lavorazioni in ragione delle proprie funzioni e caratteristiche tecnologiche, prevalentemente utilizzati per la costruzione di determinate opere;
- b)capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attivita';
- c)voce: classificazione subordinata al capitolo;
- d)articolo: classificazione subordinata alla voce.
[6]3
[7]Con il termine "risorsa" si intende un elemento di costo che costituisce un fattore produttivo in un lavoro, una fornitura o un servizio. Le risorse, a loro volta, possono essere articolate in:
- a)famiglia: individuazione delle risorse umane, del prodotto e attrezzature, in ragione delle opere e delle attivita', in particolare:
- 1)risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attivita' fisica o intellettuale dell'uomo (nella terminologia comune si utilizza il termine manodopera);
- 2)attrezzatura: fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i trasporti, ecc. (nella terminologia comune si utilizzano termini quali noli e trasporti);
- 3)prodotto: risultato di un'attivita' produttiva dell'uomo, tecnicamente ed economicamente definita; per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell'attivita' produttiva delle costruzioni;
- b)capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attivita';
- c)voce: classificazione subordinata al capitolo;
- d)articolo: classificazione subordinata alla voce di riferimento.
[8]4
[9]Al fine di applicare correttamente quanto contenuto nei prezzari, le norme generali indicano le norme di misurazione delle lavorazioni, le indicazioni sulle spese generali e i criteri di analisi da applicare, nonche' le eventuali maggiorazioni da applicare in specifiche condizioni che potrebbero scaturire da esigenze di particolari territori.
[10]5
[11]A titolo esemplificativo si riporta un possibile schema di organizzazione del prezzario nella Tabella A annessa al presente allegato.
[12]6
[13]Ai fini della realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), i codici di transcodifica che mettono in relazione i contenuti dei prezzari regionali sono costruiti mediante un codice alfanumerico, con funzioni identificative e di ordinamento, articolato su piu' livelli e contenente un "prefisso", che indica la regione o la provincia autonoma di appartenenza, come riportato nella Tabella B annessa al presente allegato e un numero di due cifre che indica l'anno a cui fanno riferimento i prezzi (22=2022; 23=2023; 24=2024; ecc.). Il prefisso deve anche prevedere la possibilita' di identificare il prezzario e il suo eventuale aggiornamento intervenuto in corso d'anno.
[14]7
[15]Nei prezzari, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM). La codifica potra' prevedere l'inserimento di una stringa di testo che consenta, tramite una serie di tag, l'utilizzo e il trasferimento, in modo automatico, sia delle voci di prezzo che dei metadati associati a ciascuna lavorazione nei processi di gestione digitale della progettazione. La definizione e la costruzione del metodo e del sistema informativo di transcodifica nonche' le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM) e' demandata al Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6.
Testo vigente dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023 · versione 2 su Normattiva