Art. 10 codice dei contratti pubblici (Allegato I.5)

[1]Clausola di invarianza finanziaria.

[2]1. All'attuazione delle disposizioni del presente allegato si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 31 marzo 2023, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-i-5-art10 · fonte su Normattiva