Art. 10 codice dei contratti pubblici (Allegato I.5)
[1]Clausola di invarianza finanziaria.
[2]1. All'attuazione delle disposizioni del presente allegato si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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