Art. 7 biotestamento — Clausola di invarianza finanziaria
Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 16 gennaio 2018, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva