Art. 27 codice dei contratti pubblici (Allegato II.14)

[1]Pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione.

[2]1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonche', sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice, con le modalita' e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-14-art27 · fonte su Normattiva