Art. 1 codice dei contratti pubblici (Allegato II.15)

[1]Allegato II.15

[2]Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche

[3](Articolo 116, comma 11)

[4]Articolo 1. Definizioni

[5]1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116, comma 11, del codice e del presente allegato si intende per:

  • a)«prezzo», la sommatoria degli elementi primari che determinano il costo complessivo del servizio tecnico riguardante gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita' di cui allo stesso articolo 116, comma 11, del codice ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, non soggetto a ribasso che garantisce un livello qualitativo minimo della prestazione;
  • b)«elementi primari», elementi parziali che costituiscono i componenti del prezzo minimo;
  • c)«laboratori», laboratori ufficiali o autorizzati di cui all'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Testo vigente dal 20 settembre 2023, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-15-art1 · fonte su Normattiva