Art. 1 codice dei contratti pubblici (Allegato II.15)
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[1]Allegato II.15
[2]Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche
[3](Articolo 116, comma 11)
[4]Articolo 1. Definizioni
[5]1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116, comma 11, del codice e del presente allegato si intende per:
- a)«prezzo», la sommatoria degli elementi primari che determinano il costo complessivo del servizio tecnico riguardante gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita' di cui allo stesso articolo 116, comma 11, del codice ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, non soggetto a ribasso che garantisce un livello qualitativo minimo della prestazione;
- b)«elementi primari», elementi parziali che costituiscono i componenti del prezzo minimo;
- c)«laboratori», laboratori ufficiali o autorizzati di cui all'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
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