Art. 2 codice dei contratti pubblici (Allegato II.15)

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[1]Criteri di determinazione dei costi degli accertamenti di laboratorio e delle verifiche tecniche

[2]1. Il presente allegato individua, ai sensi dell'articolo 116, comma 11, del codice, i criteri per la determinazione dei costi relativi agli accertamenti di laboratorio e alle verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita' di cui al citato articolo 116 del codice ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori che rappresentano il prezzo dei servizi resi non soggetti a ribasso. 2. Il prezzo di cui al comma 1 e' formato dai seguenti raggruppamenti di elementi primari:

  • a)costo primo diretto alla cui formazione concorrono i costi dell'operatore tecnico, costo dell'ammortamento attribuito all'attrezzatura di prova, dei materiali e dei beni consumabili riferiti alla prova e costo attribuito alla prova relativo all'attivita' di direzione e coordinamento tecnico;
  • b)costo indiretto di produzione determinato in termini di coefficiente espressivo dei componenti di costo relativi alla manodopera indiretta, all'ammortamento immobili, ai costi generali di amministrazione e ad altri costi indiretti;
  • c)costo figurativo (utile lordo e imposte);
  • d)costi fissi.

[3]3

[4]Gli elementi primari adottati e i criteri per la determinazione del prezzo sono indicati nella tabella A annessa al presente allegato.

Testo vigente dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-15-art2 · fonte su Normattiva