Art. 5 codice dei contratti pubblici (Allegato V.2) — Decadenze, dimissioni e revoca
1. ((Ogni componente del collegio consultivo tecnico non puo' ricoprire piu' di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non puo' svolgere piu' di 10 incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.)) 2. ((Costituisce causa di responsabilita' nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante puo' assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio.)) 3. ((Le dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo. Alla sostituzione si provvede nelle forme e nei modi di cui all'articolo 1. Il compenso spettante al sostituto sara' pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare.)) 4. ((I componenti del collegio consultivo tecnico non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione.))
Testo vigente dal 31 dicembre 2024, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva