Art. 146 codice dei contratti pubblici — Gas ed energia termica
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1. L'affidamento di contratti inerenti ai settori del gas e dell'energia termica e' soggetto all'applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attivita':
- a)di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;
- b)di alimentazione di tali reti con gas o energia termica, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al dettaglio. 2. L'alimentazione, con gas o energia termica, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico, da parte di un'impresa pubblica o di un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi, non e' considerata un'attivita' di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni:
- a)la produzione di gas o di energia termica e' l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attivita' non prevista dal comma 1 o dagli articoli da 147 a 149;
- b)l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde, al massimo, al 20 per cento del fatturato dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, comprensivo dell'anno in corso. 3. Sono esclusi dalla applicazione delle disposizioni del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attivita' di cui al comma 1.
Testo vigente dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023 · versione 2 su Normattiva