Art. 202 codice dei contratti pubblici — Cessione di immobili in cambio di opere
Il bando di gara, redatto anche tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'ANAC, puo' prevedere: 9
- a)a titolo di corrispettivo, totale o parziale e sulla base del loro valore di mercato, il trasferimento all'operatore economico o, quando questi vi abbia interesse, a terzi da lui indicati, in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, della proprieta' di beni immobili dell'ente concedente, gia' indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre-informazione per i servizi e le forniture, non piu' destinati al perseguimento di scopi di interesse generale;
- b)il trasferimento della proprieta' in un momento anteriore a quello della fine dei lavori, previa garanzia fideiussoria pari al valore dell'immobile, da prestarsi nei modi previsti dal codice per la partecipazione alle procedure di affidamento; la fideiussione e' progressivamente svincolata con le modalita' previste con riferimento alla cauzione definitiva.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209
9Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, ha disposto (con l'art. 60, comma 1) che "All'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»".
Testo vigente dal 31 dicembre 2024, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva