Art. 202 codice dei contratti pubblici — Cessione di immobili in cambio di opere
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023. Leggi il testo vigente →
1. Il bando di gara, redatto anche tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'ANAC, puo' prevedere:
- a)a titolo di corrispettivo, totale o parziale e sulla base del loro valore di mercato, il trasferimento all'operatore economico o, quando questi vi abbia interesse, a terzi da lui indicati, in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, della proprieta' di beni immobili dell'ente concedente, gia' indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre-informazione per i servizi e le forniture, non piu' destinati al perseguimento di scopi di interesse generale;
- b)il trasferimento della proprieta' in un momento anteriore a quello della fine dei lavori, previa garanzia fideiussoria pari al valore dell'immobile, da prestarsi nei modi previsti dal codice per la partecipazione alle procedure di affidamento; la fideiussione e' progressivamente svincolata con le modalita' previste con riferimento alla cauzione definitiva.
Testo vigente dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023 · versione 2 su Normattiva