Art. 202 codice dei contratti pubbliciCessione di immobili in cambio di opere

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 2023 al 6 luglio 2023. Leggi il testo vigente →

Il bando di gara, redatto anche tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'ANAC, puo' prevedere:

  • a)a titolo di corrispettivo, totale o parziale e sulla base del loro valore di mercato, il trasferimento all'operatore economico o, quando questi vi abbia interesse, a terzi da lui indicati, in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, della proprieta' di beni immobili dell'ente concedente, gia' indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre-informazione per i servizi e le forniture, non piu' destinati al perseguimento di scopi di interesse generale;
  • b)il trasferimento della proprieta' in un momento anteriore a quello della fine dei lavori, previa garanzia fideiussoria pari al valore dell'immobile, da prestarsi nei modi previsti dal codice per la partecipazione alle procedure di affidamento; la fideiussione e' progressivamente svincolata con le modalita' previste con riferimento alla cauzione definitiva.

Testo vigente dal 31 marzo 2023 al 6 luglio 2023 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art202 · fonte su Normattiva