Art. 67-viciesbis cod. cons.Misure transitorie

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 2007 al 19 giugno 2026. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti.

Testo vigente dal 14 dicembre 2007 al 19 giugno 2026 · versione 7 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art67viciesbis · fonte su Normattiva