Art. 7 c.p.a. (Allegato 2 Norme di attuazione)
[1]Rilascio di copie
[2]1. Il segretario rilascia copia delle decisioni e di ogni altro provvedimento del giudice a richiesta degli interessati e a loro spese.
Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva