Art. 124 c.p.a. — Tutela in forma specifica e per equivalente
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[1]Tutela in forma specifica e per equivalente
[2]1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e il contratto e' comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122. Se il giudice non dichiara l'inefficacia del contratto dispone il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato. 2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si e' resa disponibile a subentrare nel contratto, e' valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.
Testo vigente dal 7 luglio 2010 al 1 aprile 2023 · versione 0 su Normattiva