Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo amministrativo - Decreto legislativo adottato in attuazione della delega per il riordino del processo amministrativo - Controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia - Attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma - Intervento innovativo sul riparto di giurisdizione - Disposizioni che eccedono i principi e criteri enunciati dalla delega, che richiedevano di "adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori" - Eccesso di delega - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., gli artt. 133, comma 1, lett. l ), 134, comma 1, lett. c ), e 135, comma 1, lett. c ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia. Infatti, il legislatore delegato, intervenendo in modo innovativo sul riparto di giurisdizione, non ha tenuto in debita considerazione i principi e criteri enunciati dalla delega per il riordino normativo del processo amministrativo e del riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e amministrativi contenuta nell'art. 44 della legge n. 69 del 2009, il quale richiedeva, tra l'altro, di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori. Le norme impugnate hanno inciso profondamente sul precedente assetto, illegittimamente discostandosi dalla consolidata giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione circa la spettanza alla giurisdizione ordinaria delle controversie de quibus . - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni del codice del processo amministrativo che attribuivano alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di sanzioni inflitte dalla CONSOB, v. la citata sentenza n. 162/2012. - Per l'orientamento secondo cui la delega per il riordino normativo concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante, v., ex multis , le citate sentenze nn. 73/2014, 5/2014, 80/2012, 293/2010 e 230/2010.
sentenza 94/2014massima n. 37869 Riguarda ancheart. 133 Codice del processo amministrativoart. 135 Codice del processo amministrativo
Processo amministrativo - Decreto legislativo adottato in attuazione della delega per il riordino del processo amministrativo - Controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia - Attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, in quanto divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lett. l ), 134, comma 1, lett. c ), e 135, comma 1, lett. c ), nonché dell'art. 4, comma 1, n. 19), dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 "recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", impugnati, per violazione dell'art. 76 Cost., in riferimento all'art. 44 della legge n. 69 del 2009, nella parte in cui hanno trasferito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a provvedimenti sanzionatori di natura pecuniaria adottati dalla Banca d'Italia. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione è intervenuta la sentenza n. 94 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua delle norme oggetto di censura. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua degli artt. 133, comma 1, lett. l ), 134, comma 1, lett. c ), e 135, comma 1, lett. c ), nonché dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, v. la citata sentenza n. 94/2014.
Riguarda ancheart. 133 Codice del processo amministrativoart. 135 Codice del processo amministrativo
Processo amministrativo - Decreto legislativo adottato in attuazione della delega al Governo per il riordino del processo amministrativo - Controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) - Attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma, anziché alla giurisdizione ordinaria - Inosservanza, da parte del legislatore delegato, del criterio direttivo secondo cui il riordino doveva tener conto della giurisprudenza delle sezioni unite civile della Corte di cassazione, formatasi specificamente sul punto - Vizio di eccesso di delega - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori profili.
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., gli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Infatti, in base alla delega conferitagli, il legislatore delegato, nel momento in cui interveniva in modo innovativo sul riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e giudici amministrativi, doveva tenere conto della «giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori» nell'assicurare la concentrazione delle tutele, secondo quanto prescritto dalla legge di delega; invece, attribuendo le controversie relative alle sanzioni inflitte dalla CONSOB, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (con la competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, e con cognizione estesa al merito), il legislatore delegato non ha invece tenuto conto della giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, formatasi specificamente sul punto. - In tema di legge di delegazione, v. citate sentenza n. 293 e n. 230 del 2010 .
Riguarda ancheart. 133 Codice del processo amministrativoart. 135 Codice del processo amministrativo