Art. 134 c.p.a.

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[1]Materie di giurisdizione estesa al merito

[2]1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:

  • a)l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV;
  • b)gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa;
  • c)le sanzioni pecuniarie la cui contestazione e' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorita' amministrative indipendenti ((e quelle previste dall'articolo 123;));
  • d)le contestazioni sui confini degli enti territoriali;
  • e)il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 1962, n. 161.

Testo vigente dal 8 dicembre 2011 al 5 luglio 2012 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art134 · fonte su Normattiva