Art. 23 c.p.a.
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[1]Difesa personale delle parti
[2]1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Testo vigente dal 7 luglio 2010 al 20 aprile 2013 · versione 0 su Normattiva