Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Parte costituita personalmente ex art. 86 c.p.c. - Morte - Avviso di fissazione dell'udienza - Non risultanza dagli atti dell’esistenza di eredi - Trattazione della causa - Ammissibilità - Fondamento.
Nel giudizio di cassazione l'assoluta impossibilità di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza in ragione della morte della parte ricorrente costituita personalmente, ex art. 86 c.p.c., impone la decisione della causa, in ragione dell'impulso d'ufficio che governa il processo di legittimità, se dagli atti non risulti l'esistenza di eredi del ricorrente nei confronti dei quali eseguire ulteriori tentativi di comunicazione, senza che siano ipotizzabili ulteriori attività di ricerca.
Cass. civ. n. 2702/2026Sez. 2Rv. 677354-01
Riguarda ancheart. 24 Costituzioneart. 377 Codice di procedura civile
Precedenti: 645296-01, 585538-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Avvocato - Difesa personale ex art. 86 c.p.c. - Diritto alla liquidazione delle spese di lite - Sussistenza - Ragione di compensazione - Esclusione - Fondamento.
L'avvocato che si difende personalmente conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite, non incidendo l'esercizio della facoltà di cui all'art. 86 c.p.c. sulla natura professionale dell'attività svolta, sicché il giudice deve liquidare in suo favore le competenze spettanti secondo il principio di soccombenza e in base alle tariffe professionali, non essendo giustificata da tale sola circostanza la compensazione delle spese alla luce dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.
Cass. civ. n. 33758/2025Sez. 2Rv. 677164-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 92 Codice di procedura civile
Precedenti: 652600-01, 676247-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Spese di lite - Difesa personale dell'avvocato ex art. 86 c.p.c. - Diritto alla liquidazione - Sussistenza - Motivo di compensazione - Esclusione - Fondamento.
L'avvocato che si difende personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite; la circostanza della difesa personale non giustifica la compensazione, consentita - alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 92, comma 2, c.p.c. dal d.l. n. 132 del 2014 e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - nelle ipotesi tassative della reciproca soccombenza, dell'assoluta novità della questione, del mutamento della giurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionale gravità.
Cass. civ. n. 27802/2025Sez. 2Rv. 676247-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 92 Codice di procedura civile
Precedenti: 652600-01
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Difesa personale ex art. 86 c.p.c. - Negoziazione assistita - Condizione di procedibilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Nei casi di difesa personale, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., il tentativo di negoziazione assistita è condizione di procedibilità, poiché l'esenzione di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 132 del 2014, relativa alla possibilità di stare in giudizio personalmente, riguarda esclusivamente le controversie disciplinate dall'art. 82, comma 1, c.p.c. e dall'art. 14 del d.lgs. 150 del 2011. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, in un procedimento ex art. 47 <!-- pag. 48 --> 702 bis c.p.c. proposto da un avvocato per ottenere compensi professionali in materia amministrativa aveva dichiarato improcedibile la domanda per la mancata instaurazione del procedimento di negoziazione assistita).
Cass. civ. n. 26431/2025Sez. 2Rv. 676713-01
Riguarda ancheart. 82 Codice di procedura civileart. 702 Codice di procedura civileart. 3 d.l. 132/2014art. 14 d.lgs. 150/2011
Processo civile. Avvocato - Difesa personale ex art. 86 c.p.c. - Negoziazione assistita - Condizione di procedibilità - Sussistenza - Fondamento.
La Seconda Sezione civile, pronunciandosi nell’ambito di una controversia instaurata da un avvocato per il pagamento dei compensi professionali afferenti all’attività giudiziale svolta in un processo amministrativo, ha statuito che nelle ipotesi di difesa personale, di cui all’art. 86 c.p.c., l’esperimento della negoziazione assistita rimane condizione di procedibilità, poiché l’esenzione di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 132 del 2014 - correlata ai casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente - riguarda esclusivamente le controversie disciplinate dall’art. 82, comma 1, c.p.c. e dall’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011.
Cass. civ. n. 26431/2025Sez. 2documento ufficiale Riguarda ancheart. 82 Codice di procedura civile
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).