Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Rilevanza della questione incidentale - Censura di norma applicabile nel giudizio a quo - Sussistenza.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., che limita la facoltà del giudice amministrativo di ordinare la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso - nel caso in cui il destinatario non si sia costituito nel giudizio - alle sole ipotesi in cui l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, sussiste la rilevanza delle questioni sollevate. Infatti, la perdurante vigenza delle disposizioni di cui al r.d. n. 1611 del 1933 ed alla legge n. 260 del 1958 - per cui gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative devono, a pena di nullità, essere notificati alle amministrazioni dello Stato, nella persona del Ministro competente, presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adìta - è confermata dall'art. 41, comma 3, cod. proc. amm. In applicazione di tale precetto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa che sia nulla la notifica del ricorso in appello qualora sia eseguita, come nel caso di specie, presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato.
Processo amministrativo - Codice del processo amministrativo - Nullità della notificazione dell'atto introduttivo - Possibile rinnovazione - Condizione - Causa non imputabile al notificante - Denunciata violazione dei principi e criteri direttivi della legge delega - Questione già sollevata e risolta nel senso della non fondatezza - Manifesta infondatezza della questione.
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., che limita la facoltà del giudice amministrativo di ordinare la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso - nel caso in cui il destinatario non si sia costituito nel giudizio - alle sole ipotesi in cui l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante. Le pur articolate deduzioni sviluppate dall'ordinanza di rimessione non offrono elementi utili a indurre ad un ripensamento delle conclusioni raggiunte da precedenti pronunce della Corte costituzionale, che debbono pertanto essere integralmente confermate laddove hanno ritenuto che l'art. 291, primo comma, cod. proc. civ. - a differenza di quanto sostenuto dal giudice a quo - non sia espressivo di un principio generale del processo, e pertanto non possa essere come tale riferibile naturaliter al giudizio amministrativo. ( Precedenti citati: sentenze n. 18 del 2014 e n. 132 del 2018 ).
Processo amministrativo - Codice del processo amministrativo - Nullità della notificazione dell'atto introduttivo - Possibile rinnovazione - Condizione - Causa non imputabile al notificante - Irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità, di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., l'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., limitatamente alle parole «, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,». La norma censurata dal Consiglio di Stato, limitando la facoltà del giudice amministrativo di ordinare la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso - nel caso in cui il destinatario non si sia costituito nel giudizio - alle sole ipotesi in cui l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, sacrifica in modo irragionevole l'esigenza di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda e conduce ad esiti sproporzionati rispetto al fine cui la norma stessa tende. Se, infatti, nel processo amministrativo la sottoposizione del diritto di azione al termine di sessanta giorni di cui all'art. 29 cod. proc. amm. (ma anche nel caso delle altre azioni per le quali è previsto un termine decadenziale) assolve all'essenziale funzione di garanzia della stabilità degli effetti giuridici, in conformità con l'interesse pubblico di pervenire in tempi brevi alla definitiva certezza del rapporto giuridico amministrativo, tale indefettibile esigenza risulta travalicata dalla norma censurata nella parte in cui essa fa discendere da un vizio esterno all'atto di esercizio dell'azione stessa la definitiva impossibilità di far valere nel giudizio la situazione sostanziale sottostante. L'effetto di impedimento della decadenza, pur ricollegato all'esercizio dell'azione entro il termine perentorio, non può essere escluso dalla nullità della notificazione, non integrando quest'ultima un elemento costitutivo dell'atto che ne forma oggetto, bensì assolvendo ad una funzione strumentale e servente di conoscenza legale e di instaurazione del contraddittorio. Inoltre, tale limitazione, ogni volta che l'accertamento della nullità interviene dopo lo spirare di detto termine - e, quindi, particolarmente nell'azione di annullamento, data la brevità dello stesso - comporta la perdita definitiva della possibilità di ottenere una pronuncia giurisdizionale di merito, con grave compromissione del diritto di agire in giudizio. ( Precedente citato: sentenza n. 94 del 2017 ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, che viene superato qualora emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire in giudizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2021, n. 253, n. 95 del 2020, n. 80 del 2020, n. 79 del 2020 e n. 271 del 2019 ). L'art. 24 Cost. non comporta che il cittadino debba conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purché non vengano imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. ( Precedenti citati: sentenze n. 271 del 2019, n. 199 del 2017, n. 121 del 2016 e n. 44 del 2016 ). Le forme degli atti processuali non sono fine a sé stesse, ma sono funzionali alla migliore qualità della decisione di merito, essendo deputate al conseguimento di un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell'ambito del processo. ( Precedente citato: sentenza n. 77 del 2007 ).
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento delle censure riferite ai restanti parametri.
Accolta in parte qua , per violazione degli artt. 3, 24, e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., risultano assorbite le questioni riferite agli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione tardiva nel giudizio incidentale - Perentorietà del termine - Inammissibilità.
Deve essere dichiarata la inammissibilità della costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) Carena-Impresa di Costruzioni spa e Giugliano Costruzioni Metalliche srl nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010. La costituzione è intervenuta in data 12 aprile 2017, oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ossia venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta, nel caso di specie, il 22 marzo 2017. ( Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2018, n. 102 del 2016, n. 220 del 2014 e n. 128 del 2014; ordinanza allegata alla sentenza n. 173 del 2016 ).
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Praticabilità esclusa dal rimettente con motivazione articolata e congrua - Attinenza al merito della persuasività dell'interpretazione prescelta - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, perché il giudice a quo avrebbe omesso di esperire il tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata. Il rimettente si è prospettato la via dell'interpretazione adeguatrice, ma l'ha esclusa sulla base di una motivazione articolata e congrua, dati l'inequivoco tenore letterale della norma e l'orientamento del Consiglio di Stato assurto a «diritto vivente», sicché, se l'ermeneusi prescelta sia da considerare la sola persuasiva è profilo che esula dall'ammissibilità e attiene al merito della questione di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2017, n. 42 del 2017, n. 240 del 2016, n. 9 del 2016, n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015 ). L'esame del merito della questione richiede, in primo luogo, la verifica della praticabilità di valide alternative ermeneutiche che consentano di interpretare la disposizione impugnata in modo conforme a Costituzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 255 del 2017, n. 254 del 2017 e n. 69 del 2017) .
Rilevanza della questione incidentale - Corretta comparazione della disciplina censurata con quella previgente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, formulata per difetto di rilevanza. Il giudice rimettente ha esaminato la disciplina attuale oggetto di censura oltre che quella previgente, mettendole correttamente in comparazione a fini interpretativi. La rilevanza è inoltre evidente, perché l'accoglimento della questione comporterebbe nel giudizio a quo la tempestività del ricorso e la necessità di esaminarlo nel merito, mentre il rigetto ne determinerebbe l'irricevibilità (o l'inammissibilità).
Processo amministrativo - Delega per il riordino del processo amministrativo - Nullità della notificazione del ricorso - Costituzione degli intimati - Sanatoria con efficacia ex nunc, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione - Eccesso di delega - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,». La disposizione censurata dal TAR Veneto, nel prevedere che la costituzione degli intimati sana ex nunc la nullità della notificazione del ricorso, viola i princìpi e dei criteri direttivi della delega contenuta dalla legge n. 69 del 2009, che imponevano al legislatore delegato di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, e di coordinarle con le disposizioni del cod. proc. civ., in quanto espressive di princìpi generali. Essa, infatti, contrasta con l'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., che prevede la sanatoria ex tunc della nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo (principio di carattere generale); in secondo luogo, non è in linea né con la giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi con riferimento alla notificazione degli atti processuali civili, né con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, antecedente all'entrata in vigore del codice, relativa alla nullità della notificazione del ricorso; né, infine, con la giurisprudenza costituzionale. Il meccanismo denunziato come distorsivo dal rimettente non può dunque considerarsi un mero inconveniente di fatto, in quanto tale non censurabile con una questione di legittimità costituzionale, perché deriva dalla stessa struttura normativa del giudizio amministrativo impugnatorio. ( Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2017, n. 44 del 2016, n. 162 del 2014, n. 18 del 2014 e n. 97 del 1967; ordinanza n. 66 del 2014 ). La delega per il riordino normativo del processo amministrativo, in quanto tale, concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai princìpi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante. ( Precedenti citati: sentenze n. 94 del 2014, n. 73 del 2014, n. 5 del 2014, n. 162 del 2012, n. 80 del 2012, n. 293 del 2010 e n. 230 del 2010 ).
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento dei restanti profili di censura.
Accolta parzialmente, per violazione dell'art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, restano assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale, prospettati in riferimento agli artt. 3, 24, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.
Processo amministrativo - Attuazione della delega per il riordino del processo amministrativo (codice del processo amministrativo) - Mancata costituzione in giudizio del convenuto per nullità della notificazione - Possibilità che il giudice fissi al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla, qualora ritenga che l'esito negativo della notificazione non sia imputabile al notificante - Contrasto con la disposizione del codice di procedura civile che consente la rinnovazione della notifica nulla della citazione, senza subordinarla alla condizione di non imputabilità al notificante - Asserita violazione del criterio direttivo che prevede il coordinamento con "le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali" - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Esclusione che la disposizione del codice di procedura civile, assunta a criterio direttivo, sia espressiva di un principio generale del processo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost., perché - nel prevedere che, nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice fissa un termine perentorio per la rinnovazione se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al ricorrente - si porrebbe in contrasto con l'art. 291, primo comma, cod. proc. civ., al quale il legislatore delegato avrebbe invece dovuto attenersi in attuazione del criterio che prevede il coordinamento con le norme del predetto codice in quanto «espressione di principi generali» (art. 44, comma 4, della legge n. 69 del 2009). Il rimettente muove, infatti, dall'erronea premessa di ritenere l'art. 291, primo comma, cod. proc. civ. (che in caso di contumacia consente la rinnovazione della notifica nulla della citazione senza subordinarla alla condizione di non imputabilità al notificante dell'esito negativo della stessa) espressivo di un principio generale del processo, come tale compatibile anche con il giudizio amministrativo e a questo, quindi, naturaliter riferibile. La peculiare struttura di tale giudizio è viceversa di per sé ostativa all'applicabilità della richiamata regola processualcivilistica, atteso che, come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, nel giudizio amministrativo, caratterizzato da brevi termini perentori per la sua introduzione e dall'assenza dell'istituto della contumacia, vige l'opposto principio per cui, ai fini della regolare instaurazione del rapporto processuale, il ricorso deve essere ritualmente notificato entro il prescritto termine di decadenza all'amministrazione resistente (ed almeno a un controinteressato). Il legislatore delegato ha dunque legittimamente introdotto la disposizione impugnata con la quale si esplicita l'esistenza di un onere di diligenza, per il ricorrente, in sede di notifica del ricorso.
sentenza 18/2014massima n. 37624