Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 (Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale); degli artt. 41, 42 e 43 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); degli artt. 28, terzo comma, e 30, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); degli artt. 7, terzo comma, ultima parte, e 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 2700 del codice civile, in riferimento agli artt. 24, 113 e 118, primo comma, Cost., nella parte in cui, nel giudizio amministrativo in materia elettorale, configurando l'obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell'incidente di falso riguardo agli atti muniti di fede privilegiata, pregiudicherebbero le esigenze di speditezza del procedimento: la conformazione dell'accertamento della falsità documentale, per come discrezionalmente effettuata dal legislatore, costituisce un'opzione di sistema, di risalente e costante tradizione, rispondente a persistenti valori ed esigenze di primario risalto, quale la necessaria tutela della fede pubblica, che deve essere assicurata a prescindere dalla sede processuale in cui l'autenticità dell'atto sia stata, incidentalmente, messa in dubbio. Diversamente, la certezza e la speditezza del traffico giuridico potrebbero risultare non adeguatamente assicurate ove l'accertamento sulla autenticità dell'atto fosse rimesso ad un mero incidente, risolto all'interno di un determinato procedimento giurisdizionale, senza che tale verifica avesse effetti giuridici al di là delle parti e dell'oggetto dello specifico procedimento. Sulla discrezionalità del legislatore nella disciplina degli istituti processuali, vedi sent. n. 221 del 2008 e n. 237 del 2007; ord. n. 101 del 2006.
Giustizia amministrativa - Giudizio amministrativo in materia elettorale - Preclusione per il giudice amministrativo della verificazione incidentale delle falsità degli atti pubblici - Ritenuta violazione del principio di ragionevole durata del processo - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 (Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale); degli artt. 41, 42 e 43 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); degli artt. 28, terzo comma, e 30, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); degli artt. 7, terzo comma, ultima parte, e 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 2700 del codice civile, in riferimento all'art. 111 Cost., nella parte in cui, nel giudizio amministrativo in materia elettorale, configurando l'obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell'incidente di falso riguardo agli atti muniti di fede privilegiata, non assicurerebbero la ragionevole durata del processo a causa della necessaria sospensione del giudizio amministrativo, essendo insita in tutti i meccanismi di accertamento pregiudiziale essenziali ai fini della decisione, comprese la pregiudizialità costituzionale e quella comunitaria, l'incidenza sulla durata del processo, senza che ciò automaticamente si risolva nella violazione del principio richiamato.
Riguarda ancheart. 8 Codice del processo amministrativoart. 126 Codice del processo amministrativoart. 127 Codice del processo amministrativoart. 128 Codice del processo amministrativoart. 129 Codice del processo amministrativoart. 130 Codice del processo amministrativoe altri 10
Giustizia amministrativa - Giudizio amministrativo in materia elettorale - Preclusione per il giudice amministrativo della verificazione incidentale delle falsità degli atti pubblici - Ritenuta compressione della tutela degli interessi legittimi - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 (Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale); degli artt. 41, 42 e 43 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); degli artt. 28, terzo comma, e 30, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); degli artt. 7, terzo comma, ultima parte, e 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 2700 del codice civile, in riferimento all'art. 111 Cost., nella parte in cui, nel giudizio amministrativo in materia elettorale, configurando l'obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell'incidente di falso riguardo agli atti muniti di fede privilegiata, comprimerebbero la tutela degli interessi legittimi, introducendo una limitazione della tutela, rispondendo la disciplina dell'incidente di falso a valori ed esigenze di primario risalto, quali la necessaria tutela della fede pubblica, la certezza e la speditezza del traffico giuridico.
Riguarda ancheart. 8 Codice del processo amministrativoart. 126 Codice del processo amministrativoart. 127 Codice del processo amministrativoart. 128 Codice del processo amministrativoart. 129 Codice del processo amministrativoart. 130 Codice del processo amministrativoe altri 10
Giustizia amministrativa - Giudizio amministrativo in materia elettorale - Preclusione per il giudice amministrativo della verificazione incidentale delle falsità degli atti pubblici - Ritenuta violazione del principio del buon andamento del procedimento elettorale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 (Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale); degli artt. 41, 42 e 43 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); degli artt. 28, terzo comma, e 30, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); degli artt. 7, terzo comma, ultima parte, e 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 2700 del codice civile, in riferimento all'art. 97 Cost., nella parte in cui, nel giudizio amministrativo in materia elettorale, configurando l'obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell'incidente di falso riguardo agli atti muniti di fede privilegiata, precluderebbero agli organi preposti alla procedura elettorale l'accertamento di falsità evidenti, poiché il parametro evocato opera esclusivamente con riguardo all'attività amministrativa e non anche a quella giurisdizionale.
Riguarda ancheart. 8 Codice del processo amministrativoart. 126 Codice del processo amministrativoart. 127 Codice del processo amministrativoart. 128 Codice del processo amministrativoart. 129 Codice del processo amministrativoart. 130 Codice del processo amministrativoe altri 9
Giustizia amministrativa - Giudizio amministrativo in materia elettorale - Preclusione per il giudice amministrativo della verificazione incidentale delle falsità degli atti pubblici - Ritenuta violazione dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 (Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale); degli artt. 41, 42 e 43 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); degli artt. 28, terzo comma, e 30, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); degli artt. 7, terzo comma, ultima parte, e 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 2700 del codice civile, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto non sarebbero stati rispettati dal codice del processo amministrativo i criteri fissati dalla legge delega di cui all'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, fra i quali quello di assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, e di semplificare la normativa per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale. Infatti, fermo restando che l'eventuale omissione del legislatore delegato che non faccia in parte uso della delega conferitagli non determina violazione del parametro evocato, il non contrasto delle norme censurate con i princìpi di effettività della tutela e di ragionevole durata del processo, esclude altresì la violazione dei criteri direttivi della legge delega che a tali princìpi fanno riferimento. Sull'uso parziale della delega da parte del legislatore, vedi sent. n. 149 del 2005, n. 110 del 1982 e n. 8 del 1977.
Riguarda ancheart. 8 Codice del processo amministrativoart. 126 Codice del processo amministrativoart. 127 Codice del processo amministrativoart. 128 Codice del processo amministrativoart. 129 Codice del processo amministrativoart. 130 Codice del processo amministrativoe altri 1