Art. 78 c.p.a.

[1]Deposito della sentenza resa sulla querela di falso

[2]1. Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsita' deposita copia autentica della sentenza in segreteria. 2. Il ricorso e' dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato.

Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art78 · fonte su Normattiva