Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - IN GENERE Testamento olografo - Autenticità - Contestazione - Modalità - Querela di falso - Esclusione - Azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura - Necessità.
Per contestare l'autenticità di un testamento olografo non deve proporsi la querela di falso ma è necessaria l'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura.
Cass. civ. n. 33806/2025Sez. 3Rv. 677261-01
Riguarda ancheart. 602 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 2702 Codice civileart. 214 Codice di procedura civile
Precedenti: 635554-01
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Omessa affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione ed invalida attestazione dell'invio della raccomandata - Conseguenze - Nullità della notificazione. · RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA In genere.
Nell'ipotesi prevista dall'art. 140 c.p.c., il perfezionamento della notificazione richiede, a pena di nullità, il compimento di tutti gli adempimenti essenziali della fattispecie (deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, spedizione al destinatario dell'atto della raccomandata con avviso di ricevimento). Deve, pertanto, dichiararsi la nullità della notificazione nel caso in cui dalle attestazioni dell'ufficiale giudiziario risulti il deposito dell'atto nella casa comunale, ma non l'affissione dell'avviso di deposito alla porta di abitazione del destinatario, e neppure risulti validamente attestato l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il timbro a secco con la firma per sigla dell'ufficiale giudiziario precede questa ulteriore attestazione.
Cass. civ. n. 31395/2025Sez. 2Rv. 676321-01
Riguarda ancheart. 140 Codice di procedura civileart. 143 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notifica ex art. 140 c.p.c. - Contestazione della firma apposta sull'avviso di ricezione della cd. raccomandata informativa - Querela di falso - Necessità. · PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.
In caso di notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il destinatario che intenda contestare l'avvenuta sottoscrizione dell'avviso di ricezione della cd. raccomandata informativa deve proporre querela di falso.
Cass. civ. n. 31395/2025Sez. 2Rv. 676321-02
Riguarda ancheart. 140 Codice di procedura civileart. 139 Codice di procedura civile
Precedenti: 675018-01
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Querela di falso - Proposta in via incidentale - Mancata produzione dell’originale - Valore di desistenza - Esclusione - Conseguenze.
La mancata produzione dell'originale del documento nel giudizio incidentale di falso non integra una manifestazione tacita della volontà del querelato di non volersi avvalere dello stesso nel giudizio principale, con la conseguenza che, ove la querela sia dichiarata improcedibile, il giudice di quest'ultimo può legittimamente fondare la sua decisione su tale documento.
Cass. civ. n. 28719/2025Sez. 2Rv. 676939-01
Riguarda ancheart. 2699 Codice civileart. 2703 Codice civileart. 222 Codice di procedura civileart. 225 Codice di procedura civile
Precedenti: 651950-01, 667565-01, 672257-01
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA Sanzioni amministrative - Opposizione - Verbale di accertamento della violazione - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Conseguenze - Deduzioni di errori o omissioni percettive imputabili al pubblico ufficiale nella ricostruzione dei fatti - Querela di falso - Necessità - Fattispecie. · SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA In genere. 29 <!-- pag. 30 --> Nell'opposizione a ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale.
(Nella specie, la S.C., confermando la decisione di merito, ha affermato che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico aveva coperto tutti i fatti accertati durante l'ispezione e di cui i pubblici ufficiali avevano fornito precisa descrizione nel verbale, tra cui l'inidoneità delle condizioni igieniche dei box di stabulazione dei vitelli constatata in sede verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte dai veterinari).
Cass. civ. n. 24407/2025Sez. 2Rv. 676242-01
Riguarda ancheart. 2699 Codice civileart. 2700 Codice civileart. 23 legge 689/1981art. 36 d.lgs. 150/2011
Precedenti: 624937-01, 674896-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Querela di falso in via incidentale - Ordinanza di inammissibilità per inidoneità delle prove ad infirmare l'efficacia probatoria del documento - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento. · PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO In genere.
È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza cui il giudice (nella specie, d'appello) dichiara inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale, per l'inidoneità delle prove offerte, astrattamente considerate ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento, trattandosi di provvedimento di natura istruttoria privo del carattere della decisorietà e definitività. 201 <!-- pag. 202 -->
Cass. civ. n. 19867/2025Sez. 3Rv. 675325-01
Riguarda ancheart. 177 Codice di procedura civileart. 359 Codice di procedura civileart. 47 Codice di procedura civileart. 111 Costituzione
Precedenti: 673331-02, 553280-01
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Relata di notifica - Mancato ricevimento - Onere di aggredire ciascuna delle attestazioni risultanti dalla relata - Esclusione - Contestazione di una sola attestazione - Sufficienza.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il destinatario che assuma non essere stato consegnatario di un atto, risultante a lui recapitato sulla base di una relata di notifica, al fine di contestare il suo mancato ricevimento, non è tenuto ad aggredire ognuna e ciascuna delle attestazioni risultanti dalla relata, che documentano le attività svolte dal pubblico ufficiale in occasione della notifica, potendo l'accertamento della falsità dell'atto basarsi sulla contestazione di immutazioni del vero anche di una sola di esse.
Cass. civ. n. 16640/2025Sez. 3Rv. 675018-01
Riguarda ancheart. 1 legge 890/1982art. 7 legge 890/1982art. 8 legge 890/1982art. 148 Codice di procedura civileart. 149 Codice di procedura civileart. 139 Codice di procedura civile
Precedenti: 655279-01
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Querela di falso in via principale - Proposizione nello stesso giudizio di domande dipendenti dall'accertamento nei confronti di terzi - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio introdotto con querela di falso in via principale non possono essere proposte domande nei confronti di terzi, pur ove dipendenti da detto accertamento, in quanto l'unico legittimato passivo e titolare di un interesse a contraddire è il soggetto che intende avvalersi del documento di cui si assume la falsità, tenuto altresì conto che l'eventuale accertamento della dedotta falsità produce effetti erga omnes. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel giudizio relativo alla querela di falso promossa in via principale in relazione ad alcune relate di notifica, aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'operatore postale privato al quale Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva appaltato i servizi di notificazione dei propri atti e nei cui confronti intendeva agire in manleva).
Cass. civ. n. 13118/2025Sez. 3Rv. 674604-01
Riguarda ancheart. 225 Codice di procedura civileart. 269 Codice di procedura civile
Precedenti: 654635-01, 670698-01
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO Querela di falso - Finalità - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.
La querela di falso é uno strumento processuale che ha lo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata e, dunque, di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa, sicché essa è inammissibile ove siffatte finalità non debbano essere perseguite. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con la quale era stata dichiarata inammissibile la querela di falso proposta contro alcuni atti compiuti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari).
Cass. civ. n. 11875/2025Sez. 3Rv. 674853-01
Riguarda ancheart. 2700 Codice civileart. 2702 Codice civile
Precedenti: 659001-01
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO Giudizio di falso in via principale - Valore della causa indeterminabile - Fondamento. · PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - DECISIONE - IN GENERE In genere.
In tema di spese processuali, la querela di falso proposta in via principale va considerata causa di valore indeterminabile, tenuto conto sia dello scopo di eliminare la verità del documento, sia delle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità.
Cass. civ. n. 11875/2025Sez. 3Rv. 674853-02
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 644952-01
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE Querela di falso incidentale avverso il mandato conferito per l'introduzione del giudizio – Mancanza di esplicita volontà della parte di avvalersi della procura - Conseguenze - Inutilizzabilità e giuridica inesistenza del mandato - Sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. ratione temporis vigente - Esclusione - Fattispecie.
Qualora sia proposta querela di falso incidentale avverso la sottoscrizione apposta in calce alla procura rilasciata per l'introduzione del giudizio, la mancanza di un'inequivoca manifestazione della volontà di avvalersi del mandato conferito, ex art. 222 c.p.c., priva di efficacia e rende giuridicamente inutilizzabile il documento, il quale va considerato come mai rilasciato, con la conseguenza che il vizio non è regolarizzabile, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo ratione temporis vigente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur in assenza di espressa dichiarazione di volersi avvalere della procura oggetto della querela, aveva ritenuto efficace il mandato conferito e, comunque, sanato il vizio per effetto del rilascio, in corso di causa, di un nuovo mandato "in rinnovazione").
Cass. civ. n. 10815/2025Sez. 3Rv. 674480-01
Riguarda ancheart. 182 Codice di procedura civileart. 83 Codice di procedura civileart. 125 Codice di procedura civileart. 222 Codice di procedura civile
Precedenti: 588642-01, 633195-01, 666508-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).