Art. 221 c.p.c.Modo di proposizione e contenuto della querela

[1]La querela di falso puo' proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finche' la verita' del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

[2]La querela deve contenere, a pena di nullita', l'indicazione degli elementi e delle prove della falsita', e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.

[3]E' obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art221 · fonte su Normattiva