Art. 43 c.t.s. — Trasformazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 2017 al 31 dicembre 2020. Leggi il testo vigente →
Le societa' di mutuo soccorso, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.
Testo vigente dal 2 agosto 2017 al 31 dicembre 2020 · versione 0 su Normattiva