Art. 43 c.t.s. — Trasformazione
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Le societa' di mutuo soccorso, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che ((entro il 31 dicembre 2021)) si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.
Testo vigente dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 · versione 11 su Normattiva