Art. 84 c.t.s.Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici

Non si considerano commerciali, oltre alle attivita' di cui all'articolo 79, commi 2, 3 e 4, le seguenti attivita' effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialita' sul mercato:

  • a)attivita' di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
  • b)cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreche' la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
  • c)attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale. ((2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle societa')) ((2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici))

Testo vigente dal 20 agosto 2022, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art84 · fonte su Normattiva