Art. 84 c.t.s.Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici

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Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato ((e degli enti filantropici)) Non si considerano commerciali, oltre alle attivita' di cui all'articolo 79, commi ((2, 3 e 4)), le seguenti attivita' effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialita' sul mercato:

  • a)attivita' di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
  • b)cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreche' la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
  • c)attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito delle societa'. (( La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore. ))

Testo vigente dal 11 settembre 2018 al 20 agosto 2022 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art84 · fonte su Normattiva