Art. 90 t.u.a.
norme sanitarie
Le attivita' di cui agli articoli 87, 88 e 89 lasciano impregiudicata l'attuazione delle norme sanitarie relative alla classificzione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530.
Testo vigente dal 14 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva