Art. 33 c.a.d. — Uso di pseudonimi
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
Testo vigente dal 27 gennaio 2018, tuttora in vigore · versione 37 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
Testo vigente dal 27 gennaio 2018, tuttora in vigore · versione 37 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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3 versioni dal 2005
Collegamenti
Art. 8
… esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.…
Art. 9 — Tutela dello pseudonimo
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, puo' essere tutelato ai sensi dell'art. 7.…
Art. 9
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima e' ammesso a far valere i diritti dell'autore, finche' questi non si sia rivelato. Questa disposizione non si applica allorche' si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo…
Art. 155
… disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.…
Art. 28
Certificati di firma elettronica qualificata COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS ... nel certificato di firma elettronica qualificata puo' essere inserito il codice fiscale. Per i titolari…
Art. 21
L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualita' di autore. Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art33 · fonte su Normattiva