Art. 33 c.a.d. — Uso di pseudonimi
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In luogo del nome del titolare il certificatore puo' riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato e' qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identita' del titolare per almeno ((venti anni decorrenti dall'emissione)) del certificato stesso.
Testo vigente dal 25 gennaio 2011 al 27 gennaio 2018 · versione 14 su Normattiva