Art. 33 c.a.d. — Uso di pseudonimi
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In luogo del nome del titolare il certificatore puo' riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato e' qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identita' del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.
Testo vigente dal 16 maggio 2005 al 25 gennaio 2011 · versione 0 su Normattiva