Art. 37 c.a.d.Cessazione dell'attivita'

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Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attivita' deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al CNIPA e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione. Il CNIPA rende nota la data di cessazione dell'attivita' del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.

Testo vigente dal 16 maggio 2005 al 25 gennaio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art37 · fonte su Normattiva