Art. 132

[1]Cessazione e revoca del collettore

[2]Il collettore cessa dalle sue funzioni per cessazione del ricevitore o dell'esattore, per scadenza del termine e per revoca della patente disposta dall'esattore o dall'intendente di finanza. Della revoca deve essere data notizia agli organi indicati dal secondo comma dell'articolo precedente. La revoca del collettore esattoriale deve inoltre essere resa nota al pubblico mediante affissione di apposito avviso in tutti i comuni della circoscrizione esattoriale. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

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Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art132 · fonte su Normattiva