Art. 57 c.a.d. — Moduli e formulari
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Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a ((rendere disponibili per via telematica)) l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorieta'. (( Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. ))
Testo vigente dal 25 gennaio 2011 al 19 dicembre 2012 · versione 14 su Normattiva