Art. 57 c.a.d. — Moduli e formulari
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Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica ((, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,)) l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorieta'. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.
Testo vigente dal 19 dicembre 2012 al 20 aprile 2013 · versione 22 su Normattiva